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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

Art. 2
Obiettivi
1. Gli interventi di sostegno alle stazioni invernali ed al sistema sciistico previsti dalla presente legge sono prevalentemente rivolti al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) favorire la qualificazione ambientale e sportiva delle stazioni invernali e delle aree sciistiche del territorio regionale a prevalente utenza locale;
b) sostenere l'ammodernamento, la razionalizzazione e l'adeguamento degli impianti a fune, delle altre attrezzature di trasporto e della produzione della neve, gli altri servizi delle stazioni sciistiche e dei comuni interessati al turismo invernale;
c) assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali;
d) accrescere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio regionale appenninico;
e) promuovere e qualificare gli sport invernali in ambito agonistico e amatoriale nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio del territorio dell'Appennino emiliano-romagnolo;
f) incentivare l'utilizzo di sistemi collettivi di trasporto, sia su ferro che su gomma, per raggiungere le stazioni sciistiche e favorire la realizzazione di parcheggi scambiatori e sistemi di mobilità integrati con l'uso degli impianti per ridurre l'impatto della mobilità sul territorio e sull'ambiente montano;
g) promuovere la creazione di un nuovo indotto occupazionale, anche attraverso la qualificazione professionale degli operatori;
h) ripristinare l'ambiente attraverso lo smantellamento di impianti obsoleti ed inutilizzati.

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