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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

Art. 4

(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17)

Sicurezza sulle piste e sugli impianti
1. La sicurezza sugli impianti e sulle piste di cui all'art. 3 è assicurata dai gestori degli impianti che vigilano, informandone gli organi competenti, sull'osservanza dellenorme statali vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali) e alla L.R. n. 1 del 1995.
2. La Giunta regionale, d'intesa con gli Enti locali, l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF) dell'Emilia-Romagna, le altre Associazioni degli imprenditori e delle categorie professionali o volontarie operanti in alto Appennino, adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito Regolamento sulla sicurezza per gli impianti sportivi invernali.

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