LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 9
Soggetti beneficiari
1.
I contributi regionali sono assegnati:
a)
ai soggetti pubblici e privati che siano proprietari degli impianti o delle relative aree, ovvero gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio;
b)
alle Società sportive purché iscritte agli albi regionale e/o provinciale dell'associazionismo di cui alla
L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo" .