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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

Art. 8

(aggiunta lett. i bis) comma 1 da art. 40 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21, modificata lett. c) comma 1 da art. 39 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28, poi modificata lett. e) comma 1 da art. 7 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, poi modificata lett. i bis) comma 1 prima da art. 8 L.R. 29 luglio 2016, n. 13 poi da art. 10 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23)

Interventi finanziabili
1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorità di cui all'art. 6, contributi per:
a) sistemazioni ambientali, anche con interventi di ingegneria naturalistica, sentieristica annessa e connessa agli impianti, realizzazione, adeguamento e inerbimento di piste per la pratica di discipline invernali;
b) demolizione di impianti di risalita dismessi e relativo ripristino ambientale;
c) interventi di revisione periodica degli impianti di trasporto a fune e similari;
d) manutenzione straordinaria e razionalizzazione dei parcheggi e delle vie d'accesso agli impianti, favorendo la realizzazione di parcheggi scambiatori e sistemi di mobilità collettiva integrati con l'uso degli impianti;
e) realizzazione, qualificazione ed acquisizione degli impianti nelle località sciistiche:
1) impianti di arroccamento;
2) impianti a fune e similari e le strutture complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed impianti per la produzione di neve, ed altre strutture di supporto alla stazione invernale, a condizione che rappresentino razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti.
La realizzazione degli interventi è ricompresa in un progetto unitario tale da produrre, nell'ambito complessivo del territorio montano nel quale sono inseriti, i seguenti effetti:
- l'aumento dell'efficienza, della qualità e della sicurezza del servizio offerto;
- la razionalizzazione della conduzione degli impianti;
- la riduzione dell'impatto ambientale;
- l'aumento delle condizioni di sicurezza degli sciatori;
- la razionalizzazione del sistema degli impianti esistenti anche attraverso la sostituzione o la soppressione di singoli impianti;
- la realizzazione di interventi per valorizzare anche i nuovi sport della neve (come snowboard od altre innovazioni);
f) manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri impianti sportivi invernali di cui art. 3;
g) realizzazione di iniziative di collegamento tra stazioni quali: skipass comune, gestione associata di servizi;
h) acquisto di attrezzature complementari alla fruizione turistica invernale del territorio montano quali mezzi per il soccorso, per la manutenzione delle piste, acquisto tecnologie informatiche;
i) realizzazione di aree per i mezzi di soccorso e per l'atterraggio degli elicotteri.
i bis) spese di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti, ivi comprese le spese per consumi di energia elettrica nel limite del 75 per cento dell'ammontare complessivo del progetto.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea nella procedura Aiuto di Stato n. 376.2001 Italia.

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