LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 dell' 1 agosto 2002
Art. 10
Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici
1. Per gli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio storico e culturale degli insediamenti storici ai sensi della L.R. 16 febbraio 1989, n. 6, a valere sui capitoli sottoelencati, afferenti alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 û Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici, è disposto quanto segue:
a) Capitolo 30885 " Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprietà pubblica e privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537
) "

Esercizio 2002: | + EURO 1.550.000,00 |
Esercizio 2003: | - EURO 3.099.000,00 |
b) Capitolo 30890 " Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537
) "

Esercizio 2002: | + EURO 516.456,90 |
Esercizio 2003: | - EURO 3.099.000,00 |