Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 dell' 1 agosto 2002

Art. 24
Integrazione regionale ai finanziamenti recati dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 Sito esterno
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare con mezzi propri di bilancio i finanziamenti per la prosecuzione del programma regionale per gli investimenti straordinari in sanità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 Sito esterno.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, sulla base dello stato di attuazione del programma e in funzione dell'approvazione dei progetti in esso previsti, è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni di bilancio, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al cap. 86500 " Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese di investimento " , afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150 " Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione " e con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, a norma di quanto disposto dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

Espandi Indice