LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 dell' 1 agosto 2002
Art. 24
Integrazione regionale ai finanziamenti recati dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare con mezzi propri di bilancio i finanziamenti per la prosecuzione del programma regionale per gli investimenti straordinari in sanità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67
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2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, sulla base dello stato di attuazione del programma e in funzione dell'approvazione dei progetti in esso previsti, è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni di bilancio, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al cap. 86500 " Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese di investimento " , afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150 " Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione " e con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, a norma di quanto disposto dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.