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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 dell' 1 agosto 2002

Art. 26
Economie su mutui Cassa depositi e prestiti
1. La Regione, al fine di consentire agli Enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità anche in coerenza all'art. 49, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 Sito esterno, autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui concessi della Cassa depositi e prestiti per opere pubbliche di competenza regionale.
2. Le economie di cui al comma 1, anche mediante accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli Enti locali beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse, finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche comprese in una delle categorie di opere previste dalle leggi originarie di spesa.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui in corso di ammortamento sia ai mutui per i quali l'ammortamento sia stato già concluso, ove non sia intervenuto conguaglio di contributo.

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