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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato01/08/2002

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2002

Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 dell' 1 agosto 2002

Art. 30
1.
Dopo il primo comma dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 recante " Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco " , è aggiunto il seguente comma:
"Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo.".
2.
L'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, è così sostituito:
"Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati. " .

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