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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato01/08/2002

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2002

Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 dell' 1 agosto 2002

Art. 31
1.
La lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 16 maggio 1996, n. 15 recante " Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione ambientale " è così sostituita:
"a) attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione ambientale di valenza regionale, interregionale e sovraregionale individuate nel programma INFEA di cui all'art. 2; " .
2.
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 16 maggio 1996, n. 15 sono aggiunte le seguenti lettere:
"e) organizzazione, promozione e realizzazione di attività didattiche volte alla formazione ed alla qualificazione professionale degli operatori di educazione ambientale;
f) gestione, funzionamento e potenziamento del centro regionale educazione ambientale (CREA), individuato dal programma INFEA di cui all'art. 2. " .
3.
Il comma 2 dell'art. 7 della L.R. 16 maggio 1996, n. 15 è così sostituito:
"2. La Regione provvede, altresì, alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge mediante concessione di contributi finanziari a:
a) enti locali, soggetti pubblici, associativi e del volontariato (in qualità di soggetti titolari di centri di educazione ambientale) per la realizzazione di attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione ambientale individuate nel programma INFEA di cui all'art. 2;
b) enti locali, soggetti pubblici, associativi e del volontariato (in qualità di soggetti titolari di centri di educazione ambientale) per la realizzazione, la qualificazione e il potenziamento dei centri di educazione ambientale di cui all'art. 3;
c) Province e Comuni per la realizzazione e la divulgazione delle relazioni sullo stato dell'ambiente relative al rispettivo territorio, di cui all'art. 5, comma 2;
d) istituti scolastici di ogni ordine e grado per la promozione di attività di laboratorio di educazione ambientale individuate dal programma INFEA di cui all'art. 2. " .
4.
Il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 16 maggio 1996, n. 15 è così sostituito:
"3. La misura dei contributi finanziari di cui al comma 2 sarà stabilita nei singoli provvedimenti attuativi del programma INFEA di cui all'art. 2. " .

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