LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 dell' 1 agosto 2002
Art. 27
Modifiche alla L.R. 26 novembre 2001, n. 43
1.
Il comma 2 dell'art. 43 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante " Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna " è così sostituito:
"2. L'incarico di direttore generale può essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione. Alle relative assunzioni si provvede per chiamata diretta, previa deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive direzioni generali. Dette assunzioni sono disposte nel rispetto dei requisiti culturali e professionali stabiliti dal comma 4 dell'art. 18.".
2.
Fra il comma 3 e il comma 4 dell'art. 43 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 è inserito il seguente: