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Documento Finanziario: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 19

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004 A NORMA DELL'ART. 30 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

INDICE

Art. 1 - Stato di previsione delle entrate
Art. 2 - Stato di previsione delle spese
Art. 3Fondi statali assegnati alla Regione Emilia-Romagna in chiusura dell'esercizio 2001 (Partite zoppe)
Art. 4 - Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art. 5Variazioni di bilancio a norma della lett. b) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 40 del 2001 - Programmi speciali d'area
Art. 6 - Variazioni di bilancio a norma della lett. e) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 40 del 2001
Art. 7 - Mutui e prestiti
Art. 8Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione Conto del Tesoriere
Art. 9 - Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
Art. 10 - Assegnazione delle risorse ai fini della gestione
Art. 11 - Bilancio pluriennale
Art. 12 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di EURO 3.068.056.638,52 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di EURO 4.569.071.096,68 quanto alla previsione di cassa.
Art. 2
Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di EURO 3.066.556.084,11 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di 4.568.180.275,03 quanto alla previsione di cassa.
Art. 3
Fondi statali assegnati alla Regione Emilia-Romagna in chiusura dell'esercizio 2001 (Partite zoppe)
1. La differenza di EURO 1.500.554,41 fra l'ammontare delle variazioni apportate al bilancio di competenza della parte entrata e quelle apportate al bilancio di competenza della parte spesa è dovuta all'iscrizione, nella parte spesa del bilancio di competenza per l'esercizio 2002, di assegnazioni statali a destinazione vincolata le cui entrate sono state acquisite al bilancio 2001 in chiusura dell'esercizio e le relative spese sono state attribuite alla competenza dell'esercizio successivo, secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 7 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Alle variazioni necessarie per l'attribuzione delle relative spese all'esercizio 2002, si è provveduto, considerata l'urgenza di attivazione delle stesse, con appositi atti amministrativi (delibere di Giunta n. 2423 del 19 novembre 2001 e n. 2760 e n. 2761 del 10 dicembre 2001).
Art. 4
Fondo di riserva del bilancio di cassa
1. Il fondo di riserva di cassa U.P.B. 1.7.1.1.29020 - Fondo di riserva di cassa, (Cap. 85300) di cui all'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 50 è aumentato di EURO 198.000.000,00.
Art. 5
Variazioni di bilancio a norma della lett. b) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 40 del 2001 - Programmi speciali d'area
1. L'elenco " B " di cui all'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 50, è sostituito dall'elenco " B " allegato alla presente legge.
Art. 6
1. L'elenco " E " di cui all'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 50, è sostituito dall'elenco " E " allegato alla presente legge.
Art. 7
Mutui e prestiti
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 dell'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 50, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2002, ed imputato al Cap. 06500 - U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - è aumentato di EURO 5.551.000,00.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 50 è ridefinito in EURO 112.000.000,00.
Art. 8
Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione Conto del Tesoriere
1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2001 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 55 e 73 della L.R. di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche e ai sensi dell'art. 73, comma 2 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, con determinazione del direttore generale Risorse finanziarie e strumentali n. 2505 del 27 marzo 2002, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del direttore generale Risorse finanziarie e strumentali n. 3571 del 24 aprile 2002, di approvazione del Conto del Tesoriere reso a norma dell'art. 84, comma 2 della stessa L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2002 di cui al punto 1 - Residui attivi e passivi, al punto 2 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio ed al punto 3 - Giacenza iniziale di cassa dell'art. 16 della legge regionale di contabilità sopramenzionata.
Art. 9
Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio 2002, la cifra di cui all'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 50 è rideterminata in EURO 2.048.570.558,33.
Art. 10
Assegnazione delle risorse ai fini della gestione
1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 18 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 50, le assegnazioni delle risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, si intendono integrate e/o modificate sulla base sia dei provvedimenti di variazione al bilancio sia dei provvedimenti di attribuzione delle competenze adottati nel corso dell'esercizio.
Art. 11
Bilancio pluriennale
1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2002-2004 approvato dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 50, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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