LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 20
NORME CONTRO LA VIVISEZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 dell' 1 agosto 2002
Art. 4
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2, comma 1 sono esercitate dalle Province, dai Comuni e dalle Aziende unità sanitarie locali che possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile e delle guardie ecologiche volontarie (GEV), nell'ambito di convenzioni stipulate con i Comuni singoli o associati.
2. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2, comma 2 sono esercitate dalla Regione.