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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2002, n. 20

NORME CONTRO LA VIVISEZIONE(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 luglio 2003 n. 13

L.R. 17 febbraio 2005 n. 4

2 bis.
2 ter.
Art. 1 bis
Utilizzo di animali a fini sperimentali
1. Le attività di allevamento e fornitura di animali da esperimento devono comportare la stretta aderenza ai disposti della normativa statale vigente.
2. Ferme restando le autorizzazioni previste dalla normativa statale vigente, il Comitato etico regionale procede a valutazioni periodiche in merito alle pratiche di utilizzazione degli animali a fini scientifici o sperimentali, con la finalità di predisporre appositi protocolli tecnici, applicabili in via facoltativa, che consentano di evitare inutili sofferenze nella sperimentazione animale.
1.
2.

Note del Redattore:

Con sentenza 7 giugno 2004, n. 166 pubblicata nella G.U. del 16 giugno 2004, n. 23, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli articoli 3 e 4 della presente legge, su ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 settembre 2002 e depositato in cancelleria l'8 ottobre 2002.

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