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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2002, n. 20

NORME CONTRO LA VIVISEZIONE(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 luglio 2003 n. 13

L.R. 17 febbraio 2005 n. 4

Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1, comma 2 inerenti il finanziamento di ricerche, l'istituzione di premi per tesi di laurea o di specializzazioni e le altre iniziative disposte dalla Regione, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

Note del Redattore:

Con sentenza 7 giugno 2004, n. 166 pubblicata nella G.U. del 16 giugno 2004, n. 23, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli articoli 3 e 4 della presente legge, su ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 settembre 2002 e depositato in cancelleria l'8 ottobre 2002.

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