LEGGE REGIONALE 01 agosto 2002, n. 20
NORME CONTRO LA VIVISEZIONE(1)
Art. 1
(inseriti commi 2 bis e 2 ter da art. 1 L.R. 10 luglio 2003 n. 13; modificato poi comma 2 ter da art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 4)
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la tutela degli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso all'uso di animali vivi.
2. Per l'attuazione di quanto indicato al comma 1, la Regione realizza appositi accordi con Università ed Istituti scientifici.
2 bis. Gli accordi di cui al comma 2 prevedono l'istituzione da parte delle Università degli Studi aventi sede legale nella Regione Emilia-Romagna di Comitati etici per la sperimentazione animale.
2 ter. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonchè di monitoraggio e valutazione dell'attività complessivamente svolta dai Comitati di cui al comma 2 bis, è istituito il Comitato etico regionale per la sperimentazione animale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, previa intesa espressa dai Rettori delle Università degli Studi aventi sede legale nel territorio della Regione. Il Comitato etico regionale predispone una relazione annuale sulle sperimentazioni che si effettuano sul territorio dell'Emilia-Romagna.
Note del Redattore:
Con sentenza 7 giugno 2004, n. 166 pubblicata nella G.U. del 16 giugno 2004, n. 23, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli articoli 3 e 4 della presente legge, su ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 settembre 2002 e depositato in cancelleria l'8 ottobre 2002.