LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 21
PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEI CONSORZI DI BONIFICA (1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 dell' 1 agosto 2002
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica di I e II grado è prorogata fino al 31 dicembre 2003 ovvero alla data antecedente di entrata in vigore della legge regionale in materia di bonifica.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Note del Redattore:
La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica di primo e secondo grado e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2004 - ai sensi dell'art. 24 L.R. 26 luglio 2003, n. 15.