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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 settembre 2002, n. 22

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2002, N. 15: " DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 'DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIÀ "

Legge di pura modifica. Vedi articolo 2 bis della L.R.12 luglio 2002 n. 15.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 133 del 20 settembre 2002

INDICE

Art. 1 - Integrazione alla L.R. 12 luglio 2002, n. 15
Art. 2 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazione alla L.R. 12 luglio 2002, n. 15
1.
Dopo l'articolo 2 della L.R. n. 15 del 2002 è aggiunto il seguente articolo:
" Art. 2 bis
Richiami
1. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna, e di richiami vivi provenienti da allevamenti o da catture svolte antecedentemente al DPCM del 21 marzo 1997, appartenenti alle specie di cui all'art. 2. " .
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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