LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2002, n. 25
MODIFICA DELLA L.R. 10 DICEMBRE 1997, N. 41 "INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49"
(Legge di pura modifica.
Vedi articoli 1, 5, 9, 10 e 11 della L.R. 10 dicembre 1997 n. 41)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 dell' 11 ottobre 2002
Art. 2
Modifica all'art. 5 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41
2.
Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:
"3. Almeno l'ottanta per cento dei fondi stanziati dal bilancio regionale per gli interventi di cui ai Titoli III e IV della presente legge è destinato a imprese aventi un numero complessivo di addetti non superiore a dieci e a loro forme associative, nonchè ai loro consorzi o società anche in forma cooperativa e, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, anche a forme associative di imprese costituite in misura prevalente da imprese con meno di dieci addetti. " .