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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2002, n. 25

MODIFICA DELLA L.R. 10 DICEMBRE 1997, N. 41 "INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49"

(Legge di pura modifica.

Vedi articoli 1, 5, 9, 10 e 11 della L.R. 10 dicembre 1997 n. 41)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 dell' 11 ottobre 2002

Art. 2
1.
Al comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 41 del 1997, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
"a bis) le piccole e medie imprese dei servizi singole e associate; " .
2.
Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:
"3. Almeno l'ottanta per cento dei fondi stanziati dal bilancio regionale per gli interventi di cui ai Titoli III e IV della presente legge è destinato a imprese aventi un numero complessivo di addetti non superiore a dieci e a loro forme associative, nonchè ai loro consorzi o società anche in forma cooperativa e, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, anche a forme associative di imprese costituite in misura prevalente da imprese con meno di dieci addetti. " .

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