LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2002, n. 27
MODIFICHE ALLA L.R. 30 GENNAIO 2001, N. 1, CONCERNENTE "ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)"
(Legge di pura modifica. Vedi articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8 della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 155 del 31 ottobre 2002
INDICE
Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2001
Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 1/2001
Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 1/2001
Art. 4 - Abrogazione dell'articolo 7 della l.r. 1/2001
Art. 5 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 1/2001
Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 20 della l.r. 1/2001
Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 8 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2001
1.
L'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 " Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) " è sostituito dai seguenti:
" Art. 3
Composizione e procedimento
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da altri otto componenti.
2. Al fine di assicurare il pieno esercizio di tutte le funzioni del Comitato, previste all'articolo 2, sia in quanto organo funzionale della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia in quanto organo della Regione, il Presidente e i componenti devono possedere competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, ovvero competenza o esperienza amministrativa, di direzione o di controllo. Debbono inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti dalla legislazione regionale.
3. A garanzia dell'indipendenza del Comitato, sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, il Presidente e i componenti non devono versare nelle situazioni di incompatibilità individuate dall'articolo 4.
4. Alla costituzione del Corecom, fermi i requisiti di cui al comma 2 e ferme le cause di incompatibilità di cui all'articolo 4, non si applicano le disposizioni procedurali di cui al titolo I capo II della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).
5. Su proposta del Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio regionale con votazione a maggioranza dei due terzi dei presenti. Qualora non si raggiunga il quorum nelle prime due votazioni si procede alla nomina con maggioranza semplice. La proposta deve essere motivata e accompagnata dal relativo curriculum. La nomina del Presidente del Corecom precede quella degli altri componenti.
6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età. Il voto è espresso, a pena di nullità, esclusivamente sulle persone proposte dai Consiglieri regionali, i cui curricula siano stati verificati positivamente e corredati della relativa dichiarazione di ammissibilità da parte della competente commissione consiliare, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7. Ogni proposta, ed il relativo curriculum, deve essere depositata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di iscrizione della elezione all'ordine del giorno generale del Consiglio, presso la Segreteria generale del Consiglio. Scaduto il termine, la Segreteria generale del Consiglio provvede, entro il giorno successivo, alla trasmissione delle proposte pervenute alla competente commissione consiliare.
7. La commissione consiliare, rispetto ad ogni proposta, procede alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 e si pronuncia motivatamente sulla ammissibilità o meno delle stesse; provvede, inoltre, alla mera annotazione delle eventuali situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4. I risultati delle verifiche effettuate e le corrispondenti dichiarazioni di ammissibilità o di inammissibilità, nonchè le annotazioni sono riportati nel parere formulato dalla Commissione, che deve essere licenziato entro quindici giorni dalla trasmissione di cui al comma 6.
8. Il Presidente e i componenti provvedono, entro venti giorni dalla avvenuta comunicazione di nomina o elezione, a:
a) dichiarare l'accettazione dell'incarico e a dare atto della avvenuta rimozione di ogni causa di incompatibilità di cui all'articolo 4, qualora esse sussistano;
b) trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale.
9. La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 8 deve essere aggiornata annualmente per il periodo della carica, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
10. Ogni deliberazione consiliare di nomina o elezione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 3 bis
Durata in carica
1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
2. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Vicepresidente, cui compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonchè svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente e fino alla nomina del nuovo Presidente.
3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti, che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del voto limitato si applica se le persone da eleggere siano più di una: in tal caso il voto è limitato alla metà, arrotondata per eccesso, del numero delle persone da eleggere.
4. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.
5. Al rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 4. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o più membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni della carica.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 5 dell'articolo 3, entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione anticipata. " .
Art. 2
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 1/2001
1.
L'articolo 4 della l.r. 1/2001 è sostituito dal seguente:
" Art. 4
Incompatibilità
1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 3, le cariche di presidente e di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del parlamento nazionale;
b) componente del governo nazionale;
c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale o circoscrizionale, assessore comunale o provinciale o circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e movimenti politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazione di incompatibilità;
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;
i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.
2. Sussiste in ogni caso incompatibilità con la funzione di:
a) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale, nonchè di giudice di pace;
b) avvocato presso l'Avvocatura dello Stato;
c) membro delle Forze armate o di Polizia in servizio.
3. La carica di presidente o di componente del Corecom non è cumulabile con altre cariche attribuite a seguito di nomine di competenza regionale.
4. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità. "
Art. 3
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 1/2001
1.
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 1/2001 è inserita la seguente:
"b bis) nel caso di mancanza o infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui all'articolo 3 commi 8 e 9, fatta salva la manifesta buona fede o colpa lieve.".
Art. 4
Abrogazione dell'articolo 7 della l.r. 1/2001
1.
L'articolo 7 della l.r. 1/2001 è abrogato.
Art. 5
Modifiche all'articolo 19 della l.r. 1/2001
Art. 6
Abrogazione dell'articolo 20 della l.r. 1/2001
1.
L'articolo 20 della l.r. 1/2001 è abrogato.
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione della presente legge, alla nomina del Presidente e alla elezione dei componenti del Corecom si procede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono fatte salve tutte le attività espletate fino al 14 luglio 2002, nonchè gli effetti di tutti gli atti e provvedimenti, adottati dal Corecom eletto con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2001, n. 242 " Elezione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) della Regione Emilia-Romagna " .
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.