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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29

NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 5 novembre 2002

Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle già esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Per gli interventi di formazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), si fa fronte con i fondi allocati nel bilancio regionale per la formazione professionale di cui alla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni).

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