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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29

NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 5 novembre 2002

Art. 3
Programma regionale
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare.
2. Il Programma, avente durata triennale, definisce:
a) le linee di orientamento dei consumi e d'educazione alimentare;
b) gli interventi di dimensione regionale;
c) i criteri per la ripartizione delle risorse alle Province.

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