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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29

NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 5 novembre 2002

Art. 4
Modalità di intervento
1. Le attività di competenza regionale sono realizzate direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici o privati.
2. La Giunta regionale per realizzare gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e nel rispetto della normativa regionale sulla selezione dei contraenti, può affidarne l'esecuzione a soggetti di accertata competenza ed esperienza nel settore, stipulando con i medesimi apposite convenzioni nelle quali sono disciplinati i reciproci rapporti contrattuali, con particolare riferimento ai progetti ed agli interventi da realizzare nonché alle modalità di finanziamento regionale, alle obbligazioni ed agli oneri derivanti.
3. In particolare gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono realizzati attraverso gli enti di formazione accreditati.

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