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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29

NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 5 novembre 2002

Art. 5
Attività di competenza delle Province
1. Le funzioni concernenti l'attuazione degli interventi di orientamento dei consumi e d'educazione alimentare a livello locale spettano alle Province, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) e successive modificazioni.
2. Le Province, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, agiscono ricercando il coordinamento con i Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione, istituiti presso le Aziende unità sanitarie locali e con i Comuni.
3. Le Province ricercano altresì la collaborazione delle Associazioni dei consumatori accreditate nella fase dell'informazione.

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