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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29

NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 5 novembre 2002

Art. 9
Forniture e loro aggiudicazione
1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 59, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 Sito esterno "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" , gli appalti pubblici relativi ai servizi di ristorazione collettiva sono aggiudicati, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 Sito esterno (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) e successive modificazioni, attribuendo valore preminente alla qualità e alla sicurezza dei prodotti alimentari ed agroalimentari offerti.
2. Le condizioni contrattuali relative agli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva prevedono che i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti in misura complessivamente non inferiore al 70 per cento da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, integrate e da prodotti tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, dando priorità a prodotti provenienti da coltivazioni biologiche e a prodotti di cui si garantisca l'assenza di organismi geneticamente modificati.
3. Per i servizi di ristorazione collettiva dei nidi d'infanzia, delle scuole materne ed elementari le condizioni contrattuali relative agli appalti di cui al comma 2 prevedono che i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, per tutte le tipologie merceologiche reperibili sul mercato.
4. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie applicano le norme di cui sopra compatibilmente con le esigenze dietologiche ed assistenziali dei pazienti.

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