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Documento Finanziario: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

Art. 46
Interventi per la riconversione di allevamenti di cani e gatti a fini di sperimentazione
1. Al fine di favorire l'abbandono dell'utilizzo di cani e gatti a fini di sperimentazione, la Regione promuove la riconversione produttiva degli allevamenti, ubicati nel territorio regionale, di cani e gatti a fini di sperimentazione anche attraverso la concessione di contributi per la riconversione degli stabilimenti e per favorire la cessione a fini diversi dalla sperimentazione degli animali presenti negli allevamenti alla data del 27 novembre 2002.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità e i tempi per la concessione dei contributi previsti dal comma 1.

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