Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 30

NORME CONCERNENTI LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA E DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

Art. 3(1)
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti di localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della L.R. 30/2000 secondo quanto stabilito al precedente articolo 1.
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di asseverazione prevista all'articolo 8, comma 9, della L.R. 30/2000 è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima. Per i medesimi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 8, comma 9 ter, della L.R. 30/2000 trovano applicazione decorsi novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di asseverazione.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale con sentenza 7 giugno 2004, n. 167, pubblicata nella G.U. del 16 giugno 2004, n. 23 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2 , 2 e 3 della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e in relazione agli artt. 3, commi 1 e 2, e 5 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, con il ricorso notificato il 24 gennaio e depositato in cancelleria il successivo 3 febbraio 2003.

Espandi Indice