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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale25/11/2002

Data di pubblicazione della legge modificante : 22/10/2018

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 30

NORME CONCERNENTI LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA E DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

Art. 1(1)
Procedure di localizzazione
1. Al fine di proteggere la salute dei cittadini, assicurare la salvaguardia del territorio e concorrere alla tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) si applicano anche alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 Sito esterno (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 Sito esterno).
2. Parimenti per la localizzazione e realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e in materia di trasformazione edilizia.
3. Le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2, della L.R. 30/2000 sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale con sentenza 7 giugno 2004, n. 167, pubblicata nella G.U. del 16 giugno 2004, n. 23 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2 , 2 e 3 della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e in relazione agli artt. 3, commi 1 e 2, e 5 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, con il ricorso notificato il 24 gennaio e depositato in cancelleria il successivo 3 febbraio 2003.

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