LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 30
NORME CONCERNENTI LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA E DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Riferimenti passivi - norma modificata da:
INDICE
Art. 1 - Procedure di localizzazione
Art. 2 - Modificazioni alla L.R. 30/2000
Art. 3 - Disposizioni transitorie
Art. 4 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1(1)
Procedure di localizzazione
1. Al fine di proteggere la salute dei cittadini, assicurare la salvaguardia del territorio e concorrere alla tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) si applicano anche alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 ).
2. Parimenti per la localizzazione e realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e in materia di trasformazione edilizia.
3. Le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2, della L.R. 30/2000 sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.
Modificazioni alla L.R. 30/2000
abrogato.
Art. 3(1)
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti di localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della L.R. 30/2000 secondo quanto stabilito al precedente articolo 1.
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di asseverazione prevista all'articolo 8, comma 9, della L.R. 30/2000 è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima. Per i medesimi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 8, comma 9 ter, della L.R. 30/2000 trovano applicazione decorsi novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di asseverazione.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale con sentenza 7 giugno 2004, n. 167, pubblicata nella G.U. del 16 giugno 2004, n. 23 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2 , 2 e 3 della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e in relazione agli artt. 3, commi 1 e 2, e 5 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, con il ricorso notificato il 24 gennaio e depositato in cancelleria il successivo 3 febbraio 2003.