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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 26 novembre 2002

Art. 2
Sportello unico per l'edilizia
1. I Comuni, attraverso gli strumenti di pianificazione, disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia ed affidano la responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio ad un'unica struttura, lo sportello unico per l'edilizia, da costituire anche in forma associata.
2. I Comuni, attraverso lo sportello unico per l'edilizia, forniscono una adeguata e continua informazione ai cittadini sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi.
3. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono svolgere attraverso un'unica struttura sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per le attività produttive, di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447 Sito esterno e successive modificazioni, sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per l'edilizia.
4. La Giunta regionale concede contributi per incentivare la costituzione delle strutture di cui al comma 3 e l'istituzione di sportelli unici per l'edilizia in forma associata, stabilendo i criteri e le modalità per la concessione.

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