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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 26 novembre 2002

Art. 25
Vigilanza sulle opere della Regione, delle Province e dei Comuni
1. Per le opere eseguite dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 27 del DPR n. 380 del 2001 Sito esterno, il dirigente preposto allo sportello unico per l'edilizia informa rispettivamente il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia o il Sindaco ai quali spetta l'adozione dei provvedimenti previsti dal predetto art. 27.

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