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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 26 novembre 2002

Art. 35
Disposizioni generali
1. Le disposizioni contenute negli artt. 55, 56 e 57 del DPR n. 380 del 2001 Sito esterno si applicano anche ai Comuni non classificati sismici, limitatamente ai criteri tecnico-costruttivi prestazionali delle strutture tridimensionali, costituite da singoli sistemi resistenti collegati tra loro e le fondazioni e disposti in modo da resistere alle azioni verticali e orizzontali. Tali criteri possono essere specificati con atto di indirizzo e coordinamento, assunto ai sensi dell'art. 34.
2. Per gli interventi sugli edifici esistenti o loro parti, la denuncia di inizio attività e il permesso di costruire devono essere corredati da elaborati tecnici idonei a realizzare:
a) un miglioramento strutturale, nei casi di interventi che interessino una parte limitata dell'organismo edilizio;
b) un consolidamento strutturale delle singole parti e dell'intera costruzione, nei casi di un complesso di opere che risultino necessarie ai sensi delle norme tecniche di cui all'art. 52 del DPR n. 380 del 2001 Sito esterno.

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