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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 26 novembre 2002

Art. 37
Pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle zone sismiche
1. Per i Comuni dichiarati sismici e per quelli con abitati dichiarati da consolidare o con aree a rischio idrogeologico molto elevato perimetrate ai sensi del D.L.11 giugno 1998, n. 180 Sito esterno, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 Sito esterno, i pareri del competente ufficio tecnico regionale sul POC e sul PUA ovvero sugli strumenti urbanistici attuativi dei vigenti Piani regolatori generali, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, sono rilasciati prima della delibera di approvazione dello strumento urbanistico.
2. L'ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale. In caso di inutile decorrenza del termine il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi.

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