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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 26 novembre 2002

Art. 45
1.
Alla fine dell'art. 1, comma 1, della L.R. 15 luglio 2002, n. 16 sono aggiunte le seguenti parole:
" nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali. In tale ambito la Regione promuove forme di concertazione con il Ministero per i beni e le attività culturali. " .
2.
All'art. 3, comma 5, della L.R. n. 16 del 2002 dopo la parola
" accordi "
sono inserite le seguenti:
" con il Ministero per i beni e le attività culturali e " .
3.
Alla fine dell'art. 6, comma 2, della L.R. n. 16 del 2002 è aggiunto il seguente periodo:
" Il Presidente della Giunta regionale può richiedere al Ministro per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'art. 1, comma 1, la nomina di un proprio rappresentante in seno al nucleo di valutazione. " .
4.
Dopo il primo periodo dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 16 del 2002 è inserito il seguente:
" Per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999 Sito esterno

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