LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 35
Disposizioni generali
1. Le disposizioni contenute negli artt. 55, 56 e 57 del DPR n. 380 del 2001 si applicano anche ai Comuni non classificati sismici, limitatamente ai criteri tecnico-costruttivi prestazionali delle strutture tridimensionali, costituite da singoli sistemi resistenti collegati tra loro e le fondazioni e disposti in modo da resistere alle azioni verticali e orizzontali. Tali criteri possono essere specificati con atto di indirizzo e coordinamento, assunto ai sensi dell'art. 34.
2. Per gli interventi sugli edifici esistenti o loro parti, la denuncia di inizio attività e il permesso di costruire devono essere corredati da elaborati tecnici idonei a realizzare:
a) un miglioramento strutturale, nei casi di interventi che interessino una parte limitata dell'organismo edilizio;
b) un consolidamento strutturale delle singole parti e dell'intera costruzione, nei casi di un complesso di opere che risultino necessarie ai sensi delle norme tecniche di cui all'art. 52 del DPR n. 380 del 2001 .