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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 dicembre 2002 n. 37

Titolo VII
Normativa tecnica su aspetti strutturali delle costruzioni
Art. 35
Disposizioni generali
1. Le disposizioni contenute negli artt. 55, 56 e 57 del DPR n. 380 del 2001 Sito esterno si applicano anche ai Comuni non classificati sismici, limitatamente ai criteri tecnico-costruttivi prestazionali delle strutture tridimensionali, costituite da singoli sistemi resistenti collegati tra loro e le fondazioni e disposti in modo da resistere alle azioni verticali e orizzontali. Tali criteri possono essere specificati con atto di indirizzo e coordinamento, assunto ai sensi dell'art. 34.
2. Per gli interventi sugli edifici esistenti o loro parti, la denuncia di inizio attività e il permesso di costruire devono essere corredati da elaborati tecnici idonei a realizzare:
a) un miglioramento strutturale, nei casi di interventi che interessino una parte limitata dell'organismo edilizio;
b) un consolidamento strutturale delle singole parti e dell'intera costruzione, nei casi di un complesso di opere che risultino necessarie ai sensi delle norme tecniche di cui all'art. 52 del DPR n. 380 del 2001 Sito esterno.
Art. 36
1.
I commi primo, secondo e terzo dell'art. 2 della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata dalla L.R. 14 aprile 1995, n. 40, sono sostituiti dai seguenti:
" Fuori dai casi di opere di trascurabile importanza, di cui all'art. 1, comma 1, i lavori delle opere edilizie ricadenti nelle zone dichiarate sismiche e le varianti sostanziali agli stessi, definite ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera b), non possono essere iniziati senza:
a) l'autorizzazione nei casi di cui al secondo comma;
b) il deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto esecutivo e dei suoi allegati, secondo le modalità e i contenuti precisati all'art. 3, nei restanti casi.
Sono soggetti a preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori:
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'art. 61 del DPR n. 380 del 2001 Sito esterno;
b) le varianti in corso d'opera alle autorizzazioni rilasciate su progetti presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 40 del 1995;
c) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni delle norme tecniche antisismiche.".
2.
Al comma terzo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, la lettera a) è soppressa.
3.
Il comma quarto dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, è sostituito dal seguente:
"I progettisti attestano altresì la congruità tra la dichiarazione di cui al precedente comma e quella di asseverazione del progetto allegata alla denuncia di inizio attività o al permesso di costruire, qualora il progetto esecutivo sia depositato separatamente dalla documentazione richiesta per il titolo abilitativo. " .
4.
Il comma ottavo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, è sostituito dal seguente:
"Le modifiche progettuali che incidono in modo sostanziale sugli effetti delle azioni sismiche sulla struttura sono subordinate al deposito del progetto disciplinato dal presente articolo. " .
5.
I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 5 della L.R. n. 35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, sono sostituiti dai seguenti:
"Gli interventi relativi ai progetti depositati a norma dell'art. 2, comma primo, sono sottoposti a controllo a campione.
La Regione definisce i criteri per la individuazione del campione, dando priorità agli interventi relativi alle opere di rilevante interesse pubblico e agli interventi di particolare complessità strutturale su costruzioni esistenti, e stabilisce le modalità di esecuzione del controllo.
I controlli accertano che il progetto, l'opera in corso di costruzione o l'opera ultimata siano conformi alla vigente normativa tecnica antisismica, nonchè agli indirizzi e ai requisiti di cui all'art. 6.
I medesimi controlli sono effettuati dopo la comunicazione di inizio dei lavori ed entro quattro mesi dalla comunicazione della data della loro ultimazione.".
6.
Il comma primo dell'art. 6 della L.R. n. 35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, è abrogato. Fino all'approvazione degli atti regionali previsti dall'art. 5, comma terzo, della L.R. n. 35 del 1984, continua a trovare applicazione il Regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33, come modificato dal Regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.
Art. 37
Pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle zone sismiche
1. Per i Comuni dichiarati sismici e per quelli con abitati dichiarati da consolidare o con aree a rischio idrogeologico molto elevato perimetrate ai sensi del D.L.11 giugno 1998, n. 180 Sito esterno, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 Sito esterno, i pareri del competente ufficio tecnico regionale sul POC e sul PUA ovvero sugli strumenti urbanistici attuativi dei vigenti Piani regolatori generali, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, sono rilasciati prima della delibera di approvazione dello strumento urbanistico.
2. L'ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale. In caso di inutile decorrenza del termine il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi.

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