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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

Art. 20(1)
Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato
1. Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato di una scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti obbligatori, nonché gli estremi dei provvedimenti comunali e delle denunce di inizio attività relativi allo stesso. La scheda tecnica deve inoltre essere completa con le dichiarazioni concernenti la rispondenza dell'edificio ai requisiti obbligatori.
2. La scheda tecnica contiene la dichiarazione che sono stati regolarmente effettuati i controlli in corso d'opera e finali e che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle eventuali varianti allo stesso. Alla scheda tecnica sono allegati i certificati di collaudo e le ulteriori certificazioni se previsti dalla legge.
3. La scheda tecnica è documento necessario per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità ed è predisposta ed aggiornata, anche per gli effetti dell'art. 481 del codice penale, da un professionista abilitato.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate forme semplificate di predisposizione della scheda tecnica descrittiva, relativamente agli interventi non soggetti a certificazione comunale della conformità edilizia.
5. Ai fini di una corretta compilazione della scheda tecnica, il funzionario dell'Ente responsabile del procedimento dovrà fornire al progettista i dati in possesso dell'Ente che verranno richiesti.
6. La scheda tecnica è parte integrante del fascicolo del fabbricato, nel quale sono raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato. La Giunta regionale:
a) specifica i contenuti del fascicolo del fabbricato;
b) stabilisce le modalità di compilazione, custodia e aggiornamento del fascicolo, sia per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sia per le nuove costruzioni.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 4 dell'art. 25 L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, inividuati ai sensi della lettera c) del comma 1 del medesimo articolo, sono posti a base della compilazione della scheda di cui al presente articolo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 11 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano in caso di edifici ed unità immobiliari che sono stati destinati alla sede ed alle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla suddetta legge.

(Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, le opere e le strutture realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla medesima legge usufruiscono del contributo di cui alla presente lettera)

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