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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

Art. 37
Pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle zone sismiche
1. Nei Comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica sismica, la Provincia esprime il parere sul POC e sul PUA nonché, in via transitoria, sulle varianti al piano regolatore generale e sugli strumenti urbanistici attuativi del vigente PRG, in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio. Sito esterno Sito esterno
2. Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico medesimo. Nei casi in cui la legge non preveda l'intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, il parere è reso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione comunale.
3. In caso di inutile decorrenza del termine per l'espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 2, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 4 dell'art. 25 L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, inividuati ai sensi della lettera c) del comma 1 del medesimo articolo, sono posti a base della compilazione della scheda di cui al presente articolo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 11 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano in caso di edifici ed unità immobiliari che sono stati destinati alla sede ed alle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla suddetta legge.

(Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, le opere e le strutture realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla medesima legge usufruiscono del contributo di cui alla presente lettera)

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