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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

Art. 49

(integrata lett. c) del comma 1 da art. 31 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)

Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) lettera c), comma 2, dell'art. 46 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
b) L.R. 26 aprile 1990, n. 33 recante "Norme in materia di regolamenti edilizi comunali";
c) L.R. 8 novembre 1988, n. 46 recante "Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche", ad eccezione dell'articolo 3 e del comma 1 dell'articolo 6;
d) artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 54 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 recante "Tutela ed uso del territorio" .

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 4 dell'art. 25 L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, inividuati ai sensi della lettera c) del comma 1 del medesimo articolo, sono posti a base della compilazione della scheda di cui al presente articolo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 11 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano in caso di edifici ed unità immobiliari che sono stati destinati alla sede ed alle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla suddetta legge.

(Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, le opere e le strutture realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla medesima legge usufruiscono del contributo di cui alla presente lettera)

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