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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

Art. 7
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Titolo non trovano applicazione:
a) per le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno e dell'art. 40 della L.R. n. 20 del 2000;
b) per le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti;
c) per le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale;
d) per le opere pubbliche dei Comuni.
2. I progetti relativi alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 sono comunque approvati previo accertamento di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 4 dell'art. 25 L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, inividuati ai sensi della lettera c) del comma 1 del medesimo articolo, sono posti a base della compilazione della scheda di cui al presente articolo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 11 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano in caso di edifici ed unità immobiliari che sono stati destinati alla sede ed alle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla suddetta legge.

(Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, le opere e le strutture realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla medesima legge usufruiscono del contributo di cui alla presente lettera)

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