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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITÀ NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITÀ NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 171 del 9 dicembre 2002

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna sostiene l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, assicurare il diritto all'informazione dei consumatori, mettere in rilievo l'origine e le qualità delle produzioni, perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica.

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