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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITÀ NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITÀ NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 171 del 9 dicembre 2002

Art. 13
1.
Il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 8 settembre 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare) è sostituito dal seguente:
"2. Le iniziative di cui al comma 1 sono ulteriormente incentivate, con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 3, quando esse vengono integrate con la realizzazione di un sistema di ecogestione, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 761/2001 del 19 marzo 2001 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e di audit).".
2.
L'articolo 9 della legge regionale n. 33 del 1997 è sostituito dal seguente:
" Art. 9
Programma degli interventi
1. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge, approva un Programma annuale di interventi, sentito il parere della competente commissione consiliare. Il Programma individua gli obiettivi e può stabilire ulteriori priorità rispetto a quelle previste dall'art. 5 per:
a) le imprese agricole;
b) le imprese che realizzano il sistema di gestione ambientale EMAS di cui al Reg. CE n. 761/2001.
2. Il Programma di cui al comma 1 deve essere conforme alle linee programmatiche della politica agricola comunitaria ed alle condizioni, modalità e limiti previsti dalla Commissione europea.".

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