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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITÀ NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITÀ NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 171 del 9 dicembre 2002

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge s'intende:
a) per "sistema di rintracciabilità", la possibilità di ricostruire, seguire e comunicare il percorso di un prodotto agricolo e di un alimento con una determinata qualità ed origine, attraverso le fasi della raccolta, produzione, trasformazione, confezionamento e distribuzione;
b) per "unità consumatore", l'unità minima dell'atto d'acquisto;
c) per "filiera agroalimentare", l'insieme delle imprese che concorrono alla produzione, raccolta della materia prima agricola, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un prodotto agroalimentare.

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