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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITÀ NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITÀ NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 171 del 9 dicembre 2002

Art. 3
Progetti ammessi a contributo
1. Ai fini di cui all'articolo 1 la Regione Emilia-Romagna concede contributi per l'attuazione di progetti finalizzati all'introduzione di sistemi di rintracciabilità per:
a) filiera completa, dall'azienda agricola all'unità consumatore;
b) segmenti realizzati su almeno due fasi della filiera, a condizione che individuino l'origine della materia prima.
2. I progetti previsti al comma 1 ed all'articolo 4 devono essere conformi alla norma UNI 10939 in materia di rintracciabilità. Tale conformità dovrà essere attestata da parte di organismi accreditati dal Sistema nazionale per l'accreditamento degli organismi di certificazione (SINCERT) o in corso di accreditamento sulla norma UNI 10939, entro due anni dalla data di concessione, pena la revoca del contributo.

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