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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITÀ NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITÀ NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 171 del 9 dicembre 2002

Art. 4
Produzioni di qualità regolamentata
1. Per le produzioni di qualità regolamentata di cui al comma 2 e con riferimento agli elementi di rintracciabilità previsti dal piano di controllo, dal disciplinare, dal regolamento comunitario o da altre norme specifiche, la Regione può concedere contributi esclusivamente per l'implementazione informatica del sistema di rintracciabilità.
2. Sono considerate produzioni di qualità regolamentata quelle ottenute secondo le seguenti normative:
a) legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e n. 51/95);
b) Reg. CEE n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
c) Reg. CEE n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
d) Reg. CEE n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.
3. Sono inoltre considerate di qualità le produzioni vitivinicole doc, docg e igt ottenute ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164 Sito esterno (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine).

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