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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITÀ NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITÀ NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 171 del 9 dicembre 2002

Art. 5
Beneficiari
1. Possono ottenere i contributi previsti dall'articolo 6 i seguenti soggetti:
a) le imprese agricole singole o associate e le imprese alimentari che svolgono almeno una delle seguenti attività:
1) raccolta di prodotti agricoli spontanei;
2) produzione di prodotti agricoli o alimentari;
3) trasformazione di prodotti agricoli o alimentari;
4) confezionamento di prodotti agricoli o alimentari;
b) le organizzazioni dei produttori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 24 (Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari);
c) le organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (CE) 2200/96;
d) le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2000;
e) le società di servizi specificamente qualificate per la realizzazione di progetti di rintracciabilità;
f) le associazioni degli operatori biologici riconosciute ai sensi della L.R. 2 agosto 1997, n. 28 (Norme per il settore agroalimentare biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36).
2. Le imprese che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione possono ottenere i contributi solo se presentano il progetto congiuntamente ad alcuno dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. Le società di cui al comma 1, lettera e), devono:
a) prevedere statutariamente la partecipazione maggioritaria di soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) presentare progetti che coinvolgono i soci di maggioranza, come individuati alla lettera a) del presente comma;
c) consentire la partecipazione ai progetti di rintracciabilità, in condizione di parità, di tutti i soggetti della filiera appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

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