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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITÀ NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITÀ NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 171 del 9 dicembre 2002

Art. 6
Contributi
1. I contributi per singolo beneficiario, per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, non possono superare il 40 per cento della spesa ammissibile per un massimo di 100.000,00 euro per triennio.
2. Nel caso di beneficiari che rientrino nella definizione di piccola e media impresa data dalla Commissione europea, i contributi non possono superare il 40 per cento dei costi ammissibili, se quest'ultimo importo è superiore a quello di cui al comma 1.
3. Il contributo concesso per progetti comprendenti più aziende non potrà comunque superare l'importo di 900.000,00 euro.

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