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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITÀ NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITÀ NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 171 del 9 dicembre 2002

Art. 7
Priorità
1. Nell'ambito delle richieste di contributo viene data priorità ai progetti che prevedono il completamento della filiera, dall'azienda agricola all'unità consumatore.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è accordata preferenza ai progetti che:
a) contengono elementi di qualificazione delle produzioni previsti dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 10;
b) prevedono la partecipazione delle aziende agricole;
c) prevedono accordi aziendali, già conclusi, finalizzati alla riorganizzazione e valorizzazione del lavoro e delle risorse umane.
3. In caso di parità, è accordata precedenza sulla base dell'ordine di presentazione del progetto, attestato dal protocollo regionale.

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