LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITÀ NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITÀ NEL SETTORE AGROALIMENTARE)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 171 del 9 dicembre 2002
Art. 9
Revoche e sanzioni
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, la Regione Emilia-Romagna revoca i contributi concessi ai sensi della presente legge nei casi e con le modalità previste dall'articolo 18 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34).