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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2013, n. 15

Art. 18
Oneri finanziari
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito di capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.

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