LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 18
Oneri finanziari
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito di capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.